Art. 23.
(Costituzione in giudizio della parte resistente).

      1. L'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente locale o regionale oppure l'ente previdenziale o l'agente della riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso devono costituirsi in giudizio, con la relativa nota di deposito, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal giorno in cui il

 

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ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. In caso di inosservanza del suddetto termine perentorio, il collegio dichiara la contumacia della parte resistente. La parte che è dichiarata contumace può costituirsi in ogni stato del processo e può proporre solo le eccezioni ammissibili in quel momento. È applicabile l'articolo 294 del codice di procedura civile e i relativi provvedimenti sono presi dal collegio giudicante.
      2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni, con i relativi documenti in fotocopia offerti in comunicazione, in tante copie quante sono le parti in giudizio. La segreteria non deve accettare i fascicoli della parte resistente che siano mancanti dei relativi documenti in fotocopia anche per la controparte.
      3. Nelle controdeduzioni la parte resistente deve esporre le sue difese prendendo posizione, chiara e precisa, su tutti i motivi specifici dedotti dal ricorrente, senza mutare in corso di causa l'originario presupposto impositivo, e deve indicare e documentare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ed instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa. Se la parte resistente nella prima difesa utile non contesta espressamente un fatto affermato dalla controparte, ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria, come stabilito dall'articolo 18, comma 3.
      4. La mancanza della nota di deposito, o la sua irregolare o incompleta compilazione, non determina l'inammissibilità delle controdeduzioni, in quanto la segreteria deve sempre ricevere le stesse e tutti gli altri atti processuali.
      5. Se la parte resistente si costituisce in giudizio in assenza della costituzione del ricorrente, ai sensi dell'articolo 22, la segreteria non deve formare alcun fascicolo processuale e deve immediatamente restituire tutti gli atti alla parte.
 

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